LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
Art. 2
Principi generali
1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla Costituzione
e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli
uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle
politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo
ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi
dell'istruzione, in condizione di pari opportunita', il sostegno per
il conseguimento del successo scolastico e formativo e per
l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Gli interventi della Regione e degli Enti locali, in applicazione
di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di
istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo
formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica
professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e
formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di
svantaggio personale, economico e sociale, nonche' a prevenire
l'abbandono scolastico.
3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui al
comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione
dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento
dell'offerta formativa, per renderla piu' rispondente alle differenze
ed alle identita' di ciascuno e piu' rispettosa dei ritmi di
apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio
regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La
Regione e le Province, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla
formazione del cittadino, valorizzano altresi' la cultura del lavoro,
anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati
dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.
4. L'offerta formativa e' volta a favorire altresi' le pari
opportunita' nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle
competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di
integrazione e di inclusione sociale.
5. L'integrazione delle persone disabili e in condizione di
svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa
vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle
famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative
sociali, nonche' dei soggetti del terzo settore.
6. Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in
condizione di parita' con i cittadini italiani; a tal fine, la
Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro
specifiche esigenze nelle modalita' organizzative, nelle metodologie
e nei contenuti, anche attraverso attivita' di mediazione culturale.
7. Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto
allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il
diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunita'
formative.