LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Principi generali
CAPO II - Il sistema formativo
Sezione I - Elementi fondamentali del sistema formativo
Art. 3 - Natura e caratteristiche del sistema formativo
Art. 4 - Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle
qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo
Art. 5 - Riconoscimenti e certificazioni
Art. 6 - Libretto formativo personale
Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione
Art. 7 - Qualificazione delle risorse umane
Art. 8 - Ricerca e innovazione
Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo
Art. 10 - Percorsi formativi nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Orientamento
Art. 12 - L'istruzione e la formazione professionale per
le persone in stato di disagio e in situazione di handicap
Sezione III - Finanziamento delle attivita' e sistema informativo
Art. 13 - Finanziamento dei soggetti e delle attivita'
Art. 14 - Assegni formativi
Art. 15 - Monitoraggio, valutazione e controllo degli
interventi finanziati
Art. 16 - Sistema informativo
CAPO III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I - Scuola dell'infanzia
Art. 17 - Finalita'
Art. 18 - Continuita' dei percorsi educativi e di
istruzione
Art. 19 - Qualificazione dell'offerta educativa
Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 20 - Interventi a sostegno del successo formativo
Art. 21 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche
Art. 22 - Centri di servizio e di consulenza per le
istituzioni scolastiche autonome
Art. 23 - Integrazione fra le politiche scolastiche e le
politiche sociali e sanitarie
Art. 24 - Interventi per la continuita' didattica
Art. 25 - Arricchimento dell'offerta formativa
Sezione III - Integrazione fra l'istruzione e la formazione
professionale
Art. 26 - Disposizioni generali
Art. 27 - Biennio integrato nell'obbligo formativo
Sezione IV - Formazione professionale
Art. 28 - Finalita'
Art. 29 - Tipologie
Art. 30 - Accesso alla formazione professionale iniziale
Art. 31 - Programmazione
Art. 32 - Standard formativi e certificazioni
Art. 33 - Accreditamento
Art. 34 - Autorizzazione e riconoscimento delle attivita'
Art. 35 - Qualificazione del sistema
Art. 36 - Formazione degli apprendisti
Art. 37 - Scuole regionali specializzate
Art. 38 - Formazione nella pubblica amministrazione
Art. 39 - Disposizioni finali
Sezione V - Educazione degli adulti
Art. 40 - Apprendimento per tutta la vita
Art. 41 - Educazione degli adulti
Art. 42 - Programmazione e attuazione degli interventi
Art. 43 - Universita' della terza eta'
CAPO IV - Programmazione generale e territoriale
Art. 44 - Programmazione generale
Art. 45 - Programmazione territoriale
Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento
CAPO V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione
sociale
Art. 47 - Collaborazione istituzionale e concertazione
sociale
Art. 48 - Partecipazione sociale. Consulte regionali
Art. 49 - Conferenza regionale per il sistema formativo
Art. 50 - Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 51 - Commissione regionale tripartita
Art. 52 - Concertazione a livello territoriale
CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 53 - Norme transitorie
Art. 54 - Modifiche di norme
Art. 55 - Abrogazioni
Art. 56 - Norma finanziaria
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione e dei
principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, finalizza la propria
normativa e la propria attivita' amministrativa nelle materie
dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione
della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e
professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro.
2. La Regione assume altresi' l'ordinamento nazionale dell'istruzione
a fondamento della presente legge e indirizza le proprie azioni alla
qualificazione nel territorio regionale del sistema nazionale di
istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, come definito
dalla legislazione nazionale.
3. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla
quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali
materie, in modo che siano garantite le pari opportunita' e
l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei
cittadini.
4. Nelle materie della presente legge la Regione valorizza il ruolo
degli Enti locali e delle autonomie funzionali.
5. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte
della Regione e degli Enti locali delle funzioni amministrative
relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti
fondamentali del sistema formativo, fatte salve le funzioni gia'
disciplinate dalla legislazione nazionale vigente ed in particolare
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59).
6. La presente legge individua altresi' i principi generali cui si
ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono
oggetto.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 3
Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
Enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relativa a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con eslcusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e prouovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".