DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 2395
Art. 41, L.R. 2/85 - Progetto di iniziativa regionale area anziani e disabili - Anno 2002 - Assegnazione e concessione di contributi ai Comuni sede di Distretto per la qualificazione del lavoro di cura a domicilio in attuazione della delibera del Consiglio regionale 394/02
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di ripartire la somma complessiva di Euro 500.000,00 fra i Comuni
sede di Distretto di cui all'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, assegnando e concedendo la
somma a fianco di ciascuno indicata per la realizzazione del
"Programma per la qualificazione del lavoro di cura a domicilio, con
riferimento alla qualificazione di lavoratori singoli anche
stranieri", approvato con deliberazione n. 394 del 30 luglio 2002 del
Consiglio regionale;
2) di dare atto che le risorse sono assegnate ai Comuni sede di
Distretto a nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto stesso;
3) di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, avente per oggetto le modalita' di erogazione
e rendicontazione dei contributi ripartiti con il presente atto;
4) di impegnare la somma di Euro 500.000,00 registrata al n. 4523 di
impegno sul Capitolo 57109 "Fondo nazionale per le politiche sociali.
Quota parte destinata ad assegnazioni correnti ai Comuni singoli o
associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche
sperimentali (art. 41, comma 1, lett. C), L.R. 2/85 - Legge 8
novembre 2000, n. 328)" - Mezzi statali afferente UPB 1.5.2.2.20101
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 che
presenta la necessaria disponibilita';
5) di precisare che le risorse sono assegnate, con variazioni
connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione con eta' uguale
o superiore a 75 anni residente in ogni distretto alla data del
31/12/2000;
6) di dare atto che, ferma restando l'assegnazione massima di cui
alla presente deliberazione, il limite del concorso finanziario della
Regione e' fissato nel 70% del totale degli impegni di spesa che le
Amministrazioni destinatarie adotteranno per la realizzazione
nell'ambito distrettuale del progetto di iniziativa regionale;7) di
stabilire che il Dirigente regionale competente provvedera' con
propri atti formali sulla base delle procedure e modalita' indicate
nell'Allegato 2 alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei
titoli di pagamento ricorrendo le condizioni previste dalla L.R.
40/01 ed in applicazione della deliberazione 2541/95 come confermata
dalla deliberazione 2775/01 e sulla base anche di quanto indicato al
successivo punto 8);
8) di stabilire che il Dirigente regionale competente in sede di
liquidazione potra' apportare le necessarie modifiche all'elenco dei
soggetti assegnatari delle somme di cui al presente atto, in
conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in
merito all'eventuale individuazione per l'area anziani e/o per l'area
disabili di un altro soggetto attuatore pubblico, fermo restando la
rispondenza all'ambito territoriale distrettuale di riferimento e
ogni altro aspetto stabilito con il presente atto;
9) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2
MODALITA' DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
I Comuni sede di distretto predispongono un programma attuativo per
il proprio territorio del progetto di iniziativa regionale approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 394 del 30/7/2002. Il
contributo regionale e' assegnato al Comune sede di Distretto ma
finalizzato a tutta la popolazione residente nel territorio di
riferimento.
L'obiettivo e' quello di promuovere una iniziativa diffusa su tutto
il territorio regionale di sostegno alle famiglie e di qualificazione
delle attivita' prestata dalle assistenti familiari, in particolare
straniere.
Il programma attuativo locale potra' prevedere interventi coordinati
a livello distrettuale sulle tre aree indicate nella deliberazione
del Consiglio regionale 394/02 al punto C2, in particolare:
a) interventi per favorire la partecipazione delle assistenti
familiari ad iniziative di formazione linguistica e ad incontri e
corsi di qualificazione per l'attivita' svolta a domicilio, anche in
collaborazione con associazioni di volontariato;
b) e' auspicabile che sia identificato, almeno a livello
distrettuale tra i servizi esistenti, un punto di raccolta e di
orientamento per le famiglie e per le assistenti familiari, per
garantire una competente consulenza sui principali problemi
assistenziali, valorizzando le competenze esistenti nei servizi;
c) avvio di esperienze di sostegno individuale e di piccoli gruppi
dei lavoratori a domicilio, anche in collegamento con i servizi della
rete;
Procedure
I Comuni sede di distretto approvano il progetto attuativo
territoriale anno 2002 e lo inviano all'Assessorato regionale alle
Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione
internazionale, entro un termine che sara' successivamente fissato
con specifica comunicazione dell'Assessorato stesso. Il progetto
dovra' indicare la spesa totale ammessa a contributo relativa
all'intero ammontare del programma attuativo, specificando l'onere a
carico del/i Comune/i che dovra' essere almeno pari al 30% del totale
della spesa ammessa.
Individuazione di un soggetto attuatore pubblico diverso dal Comune
sede di Distretto
Qualora un Comune sede di Distretto individui il soggetto attuatore
del progetto in un soggetto diverso dal Comune sede di Distretto, il
soggetto attuatore medesimo nell'inviare la documentazione richiesta,
dovra' allegare:
- richiesta del Comune sede di Distretto individuato dal presente
atto come destinatario del contributo, affinche' i contributi di cui
trattasi siano assegnati ed erogati al soggetto attuatore individuato
nel Distretto;
- attestazione dell'accordo degli altri Comuni del Distretto.
In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, la
assegnazione del contributo regionale di cui alla presente
deliberazione si intende revocata.
Erogazione dei contributi
Sulla base della documentazione inviata dai Comuni sede di Distretto,
o soggetto attuatore pubblico diverso dal Comune sede di Distretto,
il Dirigente regionale competente procedera', ricorrendo gli elementi
previsti dalla vigente normativa regionale, alla liquidazione dei
contributi in misura pari al 70% del totale delle spese ammesse a
contributo trasmessa dagli Enti assegnatari sulla base anche di
quanto sopra indicato e comunque nel limite massimo del contributo
regionale assegnato e concesso con il presente atto deliberativo.
Qualora il Piano di finanziamento, di un Comune sede di Distretto
relativo all'intera spesa ammessa a contributo del progetto risulti
inferiore a 10/7 (dieci/settimi) del contributo regionale assegnato e
concesso, quest'ultimo in sede di liquidazione sara' oggetto di una
corrispondente riduzione proporzionale.
Rendicontazione
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione dei contributi
le Amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire un atto
attestante l'avvenuta attuazione dell'iniziativa finanziata
unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute.
L'Amministrazione regionale potra' richiedere la documentazione delle
spese sostenute per un periodo non superiore a tre anni
dall'erogazione dei contributi.
Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta
dalle Amministrazioni assegnatarie dei contributi risultasse
inferiore a 10/7 (dieci/settimi) del contributo regionale erogato,
l'Amministrazione regionale procedera' al reintroito delle somme
erogate in eccedenza.