REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

RICORSO N. 50 DEPOSITATO IL 7 GIUGNO 2003

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato                
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici e' per legge           
domiciliato contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del                    
Presidente della Giunta regionale p.t., per la dichiarazione di                 
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, III comma della legge                
regionale dell'Emilia-Romagna n. 4 del 31/3/2003 (pubblicata nel                
Bollettino Ufficiale regionale n. 45 del 31/3/2003 in base alla                 
deliberazione 16/5/2003 del Consiglio dei Ministri che unitamente al            
presente ricorso verra' depositata)                                             
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
La legge regionale sopraindicata contiene "Disposizioni in materia di           
dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003".           
In particolare l'articolo 3 prevede la copertura dei posti vacanti              
nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionale.                         
L'articolo 4 prevede che le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la                
prevenzione e l'ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale.           
Tali previsioni sono riferite all'anno 2003, stante l'articolo 1, che           
dispone la validita' della legge regionale fino al 31/12/2003.                  
Tali norme eccedono la competenza regionale e si pongono in contrasto           
con l'art. 117, III comma della Costituzione, che indica la materia             
del "coordinamento della finanza pubblica" tra quelle a legislazione            
concorrente non indicando, altresi', la tipologia del personale da              
reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla                        
determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla                      
rideterminazione delle dotazioni organiche.                                     
Al riguardo rileva l'art. 34, comma 11 della Legge 289/2002                     
(Finanziaria 2003) che prevede l'emanazione di decreti del Presidente           
del Consiglio dei Ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i            
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003.                 
Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita',            
devono essere contenute entro il limite percentuale nella stessa                
disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio dell'anno              
2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei profili                   
professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei                
servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle           
entrate correnti.                                                               
Pertanto, le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti              
del servizio sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni del            
2003 entro il predetto limite percentuale.                                      
Le disposizioni della finanziaria sono da considerarsi inserite nel             
piu' ampio contesto delle linee di politica di riduzione della spesa            
pubblica definita nei documenti di programmazione e di bilancio                 
nazionale, e la loro lesione lede anche il principio di leale                   
collaborazione tra Stato e Regioni, stante i tavoli di concertazione            
che sono in atto presso la Conferenza Stato-Regioni per stabilire i             
limiti e i criteri del DDPCM.                                                   
Si chiede che voglia codesta Corte Ecc.ma dichiarare la                         
illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della Legge 4/03                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Sara' depositato estratto della delibera del Consiglio dei Ministri             
16/5/2003.                                                                      
Roma, 22 maggio 2003                                                            
AVVOCATO DELLO STATO                                                            
Aldo Linguiti                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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