REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

          Art. 6                                                                
Sanzioni                                                                        
1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale            
alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e           
la violazione dell'articolo 5 sono punite con una sanzione                      
amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.                                          
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa                 
vigente procedono alla applicazione della sanzione amministrativa,              
qualora i contravventori non provvedano ad eliminare il mancato                 
adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto                     
controllore, che comunque non dovra' essere superiore a trenta                  
giorni.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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