LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
Art. 6
Sanzioni
1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale
alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e
la violazione dell'articolo 5 sono punite con una sanzione
amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa
vigente procedono alla applicazione della sanzione amministrativa,
qualora i contravventori non provvedano ad eliminare il mancato
adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto
controllore, che comunque non dovra' essere superiore a trenta
giorni.