REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

          Art. 5                                                                
Obblighi del responsabile dell'industria alimentare                             
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del            
1997, il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle               
mansioni a rischio di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il               
personale alimentarista in possesso della attestazione comprovante              
l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attivita' svolta.                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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