LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
Art. 5
Obblighi del responsabile dell'industria alimentare
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del
1997, il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle
mansioni a rischio di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il
personale alimentarista in possesso della attestazione comprovante
l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attivita' svolta.