REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai sensi della presente legge si intende per:                                
a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione,               
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi               
compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che                   
prestino attivita' - anche a titolo gratuito - nell'esercizio stesso,           
destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o                  
indiretto con le sostanze alimentari;                                           
b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare, od il                   
responsabile specificamente delegato, dell'attivita' di preparazione,           
trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto,            
distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione di prodotti             
alimentari.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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