LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione,
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi
compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che
prestino attivita' - anche a titolo gratuito - nell'esercizio stesso,
destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o
indiretto con le sostanze alimentari;
b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare, od il
responsabile specificamente delegato, dell'attivita' di preparazione,
trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto,
distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione di prodotti
alimentari.