LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11
NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, con la
presente legge disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il
personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione,
somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e
promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di
prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.
NOTA ALL'ART. 1
1) Il testo dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117
omissis
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
omissis".