LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 27
Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 37 del 2002
1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 37 del
2002, sono soppressi.
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge regionale n.
37 del 2002, citata alla nota al titolo, era il seguente:
"Art. 27 - Occupazione per motivi d'urgenza
omissis
2. A seguito dell'entrata in vitore del DPR 327/01, l'autorita'
espropriante puo' disporre l'occupazione per motivi di urgenza nei
casi e con le modalita' indicate nei commi 3 e 4 del presente
articolo.
3. L'autorita' espropriante puo' emanare un decreto di occupazione
anticipata dei beni immobili oggetto delle procedure espropriative
solo per motivi di particolare urgenza e qualora sia intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere. Nello stesso decreto
e' necessario:
a) dare atto delle motivazioni inerenti la particolare urgenza;
b) determinare, sia pure in assenza delle particolari indagini e
formalita' richieste dalla legge, l'indennita' provvisoria;
c) formare l'elenco dei beni da occupare e dei relativi proprietari
risultanti dai registri catastali.
4. L'ufficio per le espropriazioni provvede a notificare il decreto
di occupazione anticipata, secondo le forme degli atti processuali
civili, al proprietario delle aree e al beneficiario
dell'espropriazione, se diverso dall'autorita' procedente. La
procedura di esproprio prosegue secondo quanto disposto all'art. 20,
comma 5, del DPR 327/01, in merito ai modi e tempi di espressione
delle determinazioni dei proprietari delle aree oggetto di
occupazione anticipata sull'indennita' provvisoria.