LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 26
Modifica all'articolo 25
della legge regionale n. 37 del 2002
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale
n. 37 del 2002, dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti:
", ove richiesto,".
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge
regionale n. 37 del 2002, citata alla nota al titolo, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 25 - Competenze
omissis
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:
a) esprime, ove richiesto, il parere per la determinazione
provvisoria dell'indennita' di espropriazione;
omissis".