LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 25
Modifiche all'articolo 24
della legge regionale n. 37 del 2002
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale
n. 37 del 2002, e' soppressa.
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale
n. 37 del 2002, le parole: ", nominati dalla Regione" sono soppresse.
3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale
n. 37 del 2002, le parole: "nominati dalla Regione" sono sostituite
con: "scelti".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 37 del
2002, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le
funzioni di cui all'articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la
determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.".
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1, 2, 3 e 4
Il testo dell'articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002,
citata alla nota al titolo, cosi' come modificato e integrato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 24 - Commissioni provinciali
1. Per le finalita' derivanti dall'applicazione della normativa in
materia di espropriazioni per pubblica utilita', la Regione
istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione
del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione e' composta:
a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o da un suo
delegato;
c) soppresso;
d) dal Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della
Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, scelti su
terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
3. Con apposito regolamento la Provincia disciplina, in particolare,
la designazione e nomina dei componenti e le modalita' di
funzionamento della Commissione, e integra il numero degli esperti
fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie
professionali.
3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le funzioni
di cui all'articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la
determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.".