LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 24
Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2002, e'
inserito il seguente:
"Art. 16-bis
Interventi nelle fasce di rispetto
e nelle aree a rischio idrogeologico
1. L'approvazione, secondo le modalita' procedurali previste
dall'articolo 16 e previa intesa dell'Amministrazione comunale, del
progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di
adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati
nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l'opera
pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere.
2. L'Amministrazione procedente provvede all'inclusione del lavoro
nell'elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del
comma 1.
3. In caso di motivato dissenso dell'Amministrazione comunale,
l'Amministrazione procedente puo' richiedere l'approvazione del
progetto al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di
quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti
previsti dal comma 1.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le
opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi
entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f) del
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e
dall'articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio
1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del TU della legge 22
marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonche' per le
opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio
idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del decreto legge 11
giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi
nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 1998, n. 267.".