LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 23
Modifica all'articolo 16
della legge regionale n. 37 del 2002
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2002,
le parole: "dell'autorita' cui compete l'approvazione" sono
sostituite dalle seguenti: "competente ai sensi della presente
legge".
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del
2002, citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 16 - Procedimento di approvazione dei progetti definitivi
1. Il progetto definitivo dell'opera conforme alle previsioni del POC
e' depositato presso l'ufficio per le espropriazioni competente ai
sensi della presente legge, accompagnato da un allegato, in cui sono
indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali,
da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta
dell'opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile
del procedimento, nonche' da eventuali nulla osta, autorizzazioni o
altri atti di assenso gia' acquisiti, previsti dalla normativa
vigente.
omissis".