LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 21
Modifica all'articolo 7
della legge regionale n. 37 del 2002
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 37 del 2002,
le parole da: "In caso" a: "funzioni conferite", sono sostituite
dalle seguenti: "Per le opere pubbliche regionali, in caso di
persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel
compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso
spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis,".
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 37 del
2002, citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 - Poteri sostitutivi
1. Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia
del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del
procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli
6 e 6-bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine
per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari
per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario
ad acta.".