LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 20
Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002, e'
inserito il seguente:
"Art. 6-bis
Opere di difesa del suolo e di bonifica
1. La Regione e' competente allo svolgimento delle procedure
espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa
realizzate.
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle
procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro
realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente
legge.
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai
soggetti attuatori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del
territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure
espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.".