REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 17                                                               
Modifica all'articolo 5                                                         
della legge regionale n. 37 del 2002                                            
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2002,             
le parole: "conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo" sono            
sostituite dalle seguenti: "espropriative esercitate dai Comuni e dai           
soggetti attuatori ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della presente             
legge.".                                                                        
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 37 del            
2002, citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla                   
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 5 - Potere regionale di indirizzo e coordinamento                         
1. La Regione puo' adottare atti di indirizzo e coordinamento in                
merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico;              
direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni espropriative             
esercitate dai Comuni e dai soggetti attuatori ai sensi degli                   
articoli 6 e 6 bis della presente legge.                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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