LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 17
Modifica all'articolo 5
della legge regionale n. 37 del 2002
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2002,
le parole: "conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo" sono
sostituite dalle seguenti: "espropriative esercitate dai Comuni e dai
soggetti attuatori ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della presente
legge.".
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 37 del
2002, citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 - Potere regionale di indirizzo e coordinamento
1. La Regione puo' adottare atti di indirizzo e coordinamento in
merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico;
direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni espropriative
esercitate dai Comuni e dai soggetti attuatori ai sensi degli
articoli 6 e 6 bis della presente legge.
omissis".