LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 16
Modifica all'articolo 4
della legge regionale n. 37 del 2002
1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 37 del 2002, e'
sostituito dal seguente:
"3. La Regione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli
atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con
cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle
Amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresi' le
comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui
all'articolo 14, comma 3, del DPR 327/01.".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 37 del
2002, citata alla nota al titolo, era il seguente:
"Art. 4 - Coordinamento regionale delle funzioni in materia di
espropri
omissis
3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle
funzioni espropriative, attinenti alle opere di competenza regionale,
conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo, la Regione:
a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5;
b) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni
che li hanno adottati, ricevendo altresi' le comunicazioni, relative
alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del
D.P.R. n. 327/2001;
c) assume gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 7.".