LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 15
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 37 del 2002
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2002,
n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) le parole: "al
Capo II del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 6".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2002,
le parole: "gli enti pubblici" sono sostituite dalle parole: "i
Comuni".
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1 e 2
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37
del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 - Competenze in materia di espropri
1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilita' e' altresi' competente all'emanazione degli atti
relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie,
fatti salvi i conferimenti di cui all'articolo 6.
2. Costituiscono autorita' espropriante i Comuni, le Comunita'
montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', secondo la
legge statale o regionale, nonche' i Comuni cui la funzione
espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto
dall'articolo 6.
omissis".