LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 37
della legge regionale n. 31 del 2002
1. L'articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 37
Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica
nelle zone sismiche
1. Nei Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica
sismica, la Provincia esprime il parere sul POC e sul PUA nonche', in
via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale e sugli
strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla
compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni di
pericolosita' locale degli aspetti fisici del territorio.
2. Il parere e' rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di
assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del
procedimento di approvazione dello strumento urbanistico medesimo.
Nei casi in cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel
procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere
e' reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'Amministrazione comunale.
3. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione del
parere secondo quanto previsto dal comma 2, il responsabile del
procedimento convoca una conferenza di servizi.".
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo dell'articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002,
citata alla nota al titolo, era il seguente:
"Art. 37 - Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle
zone sismiche
1. Per i comuni dichiarati sismici e per quelli con abitati
dichiarati da consolidare o con aree a rischio idrogeologico molto
elevato perimetrate ai sensi del DL 11 giugno 1998, n. 180,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 i
pareri del competente ufficio tecnico regionale sul POC e sul PUA
ovvero sugli strumenti urbanistici attuativi dei vigenti Piani
regolatori generali, ai fini della verifica della compatibilita'
delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosita' locale
degli aspetti fisici del territorio, sono rilasciati prima della
delibera di approvazione dello strumento urbanistico.
2. L'ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale.
In caso di inutile decorrenza del termine il responsabile del
procedimento convoca una conferenza di servizi.".