LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 13
Modifiche all'articolo 36
della legge regionale n. 31 del 2002
che modifica la legge regionale n. 35 del 1984
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002,
sostitutivo dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della
legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle
procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del
rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre
1981, n. 741) dopo la parola: "sismiche" sono aggiunte le seguenti:
", ad esclusione di quelle a bassa sismicita',".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del
2002, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Dopo il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale
n. 35 del 1984, e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo e'
rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la
conformita' delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonche' la
compatibilita' tra gli interventi proposti e le condizioni
geomorfologiche e di stabilita' del versante.".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del
2002 e' aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla
definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al
comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il
controllo sistematico in corso d'opera e finale, come definiti con
direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.".
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1, 2 e 3
Il testo dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002,
citata alla nota al titolo, cosi' come modificato e integrato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 36 - Modifiche alle L.R. 19 giugno 1984, n. 35
1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 giugno
1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono
sostituiti dai seguenti:
Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art.
1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone
dichiarate sismiche, ad esclusione di quelle a bassa sismicita', e le
varianti sostanziali agli stessi, definite ai sensi dell'art. 6,
secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati senza:
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;
b) il deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto
esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalita' e i contenuti
precisati all'art. 3, nei restanti casi.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai
sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;
b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su
progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del
1995;
c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni
delle norme tecniche antisismiche.
1-bis. Dopo il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale n.
35 del 1984, e' aggiunto il seguente comma:
2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo e'
rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la
conformita' delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonche' la
compatibilita' tra gli interventi proposti e le condizioni
geomorfologiche e di stabilita' del versante.
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) e' soppressa.
3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:
I progettisti attestano altresi' la congruita' tra la dichiarazione
di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto
allegata alla denuncia di inizio attivita' o al permesso di costruire
qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla
documentazione richiesta per il titolo abilitativo.
4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995 e' sostituito dal seguente:
Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli
effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al
deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.
5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n.
35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono
sostituiti dai seguenti:
Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2,
comma primo, sono sottoposti a controllo a campione.
La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione,
dando priorita' agli interventi relativi alle opere di rilevante
interesse pubblico e agli interventi di particolare complessita'
strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalita' di
esecuzione del controllo.
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di
costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa
tecnica antisismica, nonche' agli indirizzi e ai requisiti di cui
all'art. 6.
I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio
dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della
loro ultimazione.
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' abrogato. Fino
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il
Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal
Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.
6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla
definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al
comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il
controllo sistematico in corso d'opea e finale, come definiti con
direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.".