LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 12
Abrogazione dell'articolo 35
della legge regionale n. 31 del 2002
1. L'articolo 35 della legge regionale n. 31 del 2002 e' abrogato.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
Il testo dell'articolo 35 della legge regionale n. 31 del 2002,
citata alla nota al titolo, era il seguente:
"Art. 35 - Disposizioni generali
1. Le disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 57 del DPR n.
380 del 2001 si applicano anche ai Comuni non classificati sismici,
limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle
strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti
collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere
alle azioni verticali e orizzontali. Tali criteri possono essere
specificati con atto di indirizzo e coordinamento, assunto ai sensi
dell'art. 34.
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o loro parti, la
denuncia di inizio attivita' e il permesso di costruire devono essere
corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:
a) un miglioramento strutturale, nei casi di interventi che
interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;
b) un consolidamento strutturale delle singole parti e dell'intera
costruzione, nei casi di un complesso di opere che risultino
necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR
n. 380 del 2001.".