LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 10
Integrazione all'articolo 3
della legge regionale n. 31 del 2002
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale
25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), dopo la
parola "componenti" aggiungere "di norma esterni
all'amministrazione".
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge
regionale n. 31 del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 3 - Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio
omissis
2. Il Consiglio comunale con il Regolamento urbanistico ed edilizio
(RUE) definisce la composizione, le modalita' di nomina e le
eventuali competenze della commissione, oltre quelle di cui al comma
1, nell'osservanza dei seguenti principi:
a) la commissione costituisce organo a carattere esclusivamente
tecnico i cui componenti di norme esterni all'amministrazione
presentano una elevata competenza e specializzazione;
omissis".