LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 9
Integrazione all'articolo 41
della legge regionale n. 24 del 2001
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 24 del
2001, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2,
possono altresi' avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti
amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonche'
per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per
le politiche abitative con la possibilita' di incassare direttamente
i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma
regionale di cui all'articolo 8.".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
Il testo dell'articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001,
citata alla nota al titolo, cosi' come integrato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 41 - Attivita' delle ACER
1. Le ACER svolgono quali compiti istituzionali le seguenti
attivita':
a) la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di erp,
e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli
immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme
contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti
comuni;
b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione,
progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o
urbanistici o di programmi complessi;
c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze
abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e le
altre iniziative di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 6;
d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di
abitazioni in locazione.
2. I Comuni, le Province e gli altri Enti pubblici possono avvalersi
dell'attivita' delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la
stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi
prestati, i tempi e le modalita' di erogazione degli stessi ed i
proventi derivanti dall'attivita'. E' fatto salvo quanto previsto in
via transitoria dall'art. 52.
2-bis. I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono
altresi' avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti
amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonche'
per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per
le politiche abitative con la possibilita' di incassare direttamente
i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma
regionale di cui all'articolo 8.
3. Le ACER possono costituire o partecipare a societa' di scopo per
l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attivita' strumentali
allo svolgimento degli stessi ovvero delle attivita' inerenti alle
politiche abitative degli Enti locali individuate dallo statuto,
fermo restando il perseguimento delle finalita' sociali cui tali
soggetti sono preposti.
4. Le ACER possono svolgere le attivita' di cui al comma 1 a favore
di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile,
secondo criteri di redditivita'.
5. Le ACER tengono una contabilizzazione separata degli oneri e dei
proventi, che derivano dalle diverse attivita' e servizi svolti ai
sensi dei commi precedenti. Entro il secondo anno dall'entrata in
vigore della presente legge le ACER si dotano della certificazione
del bilancio secondo la normativa vigente.".