REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 8                                                                
Integrazione all'articolo 34                                                    
della legge regionale n. 24 del 2001                                            
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del             
2001, e' aggiunto il seguente comma:                                            
"3-bis. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli                 
alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui               
all'articolo 30, comma 4-bis.".                                                 
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2001,                 
citata alla nota al titolo, cosi' come integrato dalla presente                 
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 34 - Occupazione illegale degli alloggi                                   
1. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo,           
previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni              
dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro            
lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo              
del possesso.                                                                   
2. In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine           
indicato al comma 1 e' ridotto a quindici giorni, ed il Comune                  
persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del Codice           
penale.                                                                         
3. Il soggetto gestore e' tenuto a segnalare al Comune l'occupazione            
abusiva o senza titolo degli alloggi.                                           
3-bis. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli                  
alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui               
all'articolo 30, comma 4-bis.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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