LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 8
Integrazione all'articolo 34
della legge regionale n. 24 del 2001
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del
2001, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli
alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui
all'articolo 30, comma 4-bis.".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2001,
citata alla nota al titolo, cosi' come integrato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 34 - Occupazione illegale degli alloggi
1. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo,
previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni
dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro
lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo
del possesso.
2. In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine
indicato al comma 1 e' ridotto a quindici giorni, ed il Comune
persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del Codice
penale.
3. Il soggetto gestore e' tenuto a segnalare al Comune l'occupazione
abusiva o senza titolo degli alloggi.
3-bis. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli
alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui
all'articolo 30, comma 4-bis.".