LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 6
Modifiche all'articolo 30
della legge regionale n. 24 del 2001
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale
n. 24 del 2001, le parole: "e la conseguente risoluzione dello stesso
alla prima scadenza successiva" sono sostituite dalle seguenti: "e il
rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo
giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del
2001, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Il provvedimento, in base all'articolo 11, comma dodicesimo,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
(Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e
la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), ha natura definitiva, indica il termine di
rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non e' soggetto a
proroghe.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del
2001, e' inserito il seguente comma:
"5-bis. Su istanza dell'interessato, il Comune revoca il
provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lettera f),
qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a
quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la
permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano
prodotto il superamento del medesimo limite. In tali casi il Comune
effettua controlli sistematici sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive presentate dagli interessati.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1, 2 e 3
Il testo dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001,
citata alla nota al titolo, cosi' come modificato e integrato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 30 - Decadenza dall'assegnazione
1. La decadenza dall'assegnazione e' disposta dal Comune, d'ufficio o
su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente
diritto che, nel corso del rapporto di locazione:
a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo
superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte
l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia
gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi;
c) abbia causto gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni
dell'edificio;
d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto
salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32;
e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15;
f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato
ai sensi del comma 2 dell'art. 15;
g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di
informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del
nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza;
h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui e'
situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del
fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. E' fatta
salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione
dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.
2. La decadenza e' dichiarata dal Comune con provvedimento assunto,
in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni
dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La
dichiarazione di decadenza comporta:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la
risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato
dell'alloggio;
b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1,
l'automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio
dell'alloggio, con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno
successivo alla data della dichiarazione di decadenza.
3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di
locazione maggiorato, determinato ai sensi della lettera d) del comma
1 dell'art. 35.
4. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella
dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo
di sanzione amministrativa, di una somma definita dal regolamento di
cui al comma 2 dell'art. 25, oltre al canone di locazione maggiorato
indicato al comma 3 del presente articolo.
4-bis. Il provvedimento, in base all'articolo 11, comma dodicesimo,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
(Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e
la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), ha natura definitiva, indica il termine di
rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non e' soggetto a
proroghe.
5. Il Comune puo' individuare, con regolamento, i casi nei quali
l'emissione della dichiarazione di decadenza di cui al comma 2 puo'
essere sospesa, indicandone il termine massimo.
5-bis. Su istanza dell'interessato, il Comune revoca il provvedimento
di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lettera f), qualora il
reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello
dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza,
per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il
superamento del medesimo limite. In tali casi il Comune effettua
controlli sistematici sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive presentate dagli interessati.
6. Il Comune puo' promuovere appositi programmi per la realizzazione
di abitazioni, in locazione o in proprieta', da destinare
prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle
lettere e), f) e g) del comma 1.".