LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 3
Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 24 del 2001
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001,
dopo le parole: "i quali" sono inserite le seguenti: "presentino i
requisiti di cui all'art. 19 e,".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001,
dopo le parole: "registri immobiliari" sono inserite le seguenti: ",
la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con
esclusione delle vendite frazionate".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1 e 2
Il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del
2001, citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 - Operatori
1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate
dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, dalle
societa' di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori
privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
individuate dall'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, i quali
presentino i requisiti di cui all'art. 19 e, in caso di cessazione o
cambiamento di attivita', siano tenuti in base all'atto costitutivo
ovvero per un esplicito impegno assunto nella convezione di cui al
comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio
patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. Sono
fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le
predette caratteristiche nonche' i casi di cessione delle abitazioni,
qualora cio' sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta
nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti
complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate, e
l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla
prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla
convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al
Comune in caso di cessazione o cambiamento di attivita'.
omissis".