LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
Art. 2
Modifica all'articolo 5
della legge regionale n. 24 del 2001
1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 8
agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo) e' sostituita con la seguente:
"c) a sviluppare forme di coordinamento e di solidarieta' per la
gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di
graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la
mobilita' intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni
uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un
contratto tipo di locazione degli alloggi di erp;".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge
regionale n. 24 del 2001 era il seguente:
"Art. 5 - Funzioni delle Province
omissis
3. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle
politiche abitative a livello locale, ivi comprese le modalita' di
gestione del patrimonio pubblico, la Provincia istituisce un Tavolo
di concertazione con i Comuni del proprio territorio.
Nell'individuare le modalita' di funzionamento del Tavolo di
concertazione, la Provincia definisce la partecipazione delle parti
sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per
specifiche materie e competenze. Il Tavolo di concertazione provvede
in particolare:
omissis
c) a sviluppare forme di coordinamento della gestione del patrimonio
di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali,
la individuazione di procedure per la mobilita' intercomunale degli
assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti
territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di
locazione degli alloggi di erp.".