LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale
n. 20 del 2000
Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale n.
24 del 2001
Art. 3 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale
n. 24 del 2001
Art. 4 - Integrazioni all'articolo 20 della legge
regionale n. 24 del 2001
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 27 della legge
regionale n. 24 del 2001
Art. 6 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale
n. 24 del 2001
Art. 7 - Integrazione all'articolo 31 della legge
regionale n. 24 del 2001
Art. 8 - Integrazione all'articolo 34 della legge
regionale n. 24 del 2001
Art. 9 - Integrazione all'articolo 41 della legge
regionale n. 24 del 2001
Art. 10 - Integrazione all'articolo 3 della legge
regionale n. 31 del 2002
Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 34 della legge
regionale n. 31 del 2002
Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 35 della legge
regionale n. 31 del 2002
Art. 13 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale
n. 31 del 2002 che modifica la legge regionale n. 35 del 1984
Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 37 della legge
regionale n. 31 del 2002
Art. 15 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
n. 37 del 2002
Art. 16 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale n.
37 del 2002
Art. 17 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale n.
37 del 2002
Art. 18 - Modifica al Capo II del Titolo II della legge
regionale n. 37 del 2002
Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge
regionale n. 37 del 2002
Art. 20 - Integrazione della legge regionale n. 37 del
2002
Art. 21 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n.
37 del 2002
Art. 22 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale
n. 37 del 2002
Art. 23 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale
n. 37 del 2002
Art. 24 - Integrazione della legge regionale n. 37 del
2002
Art. 25 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale
n. 37 del 2002
Art. 26 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale
n. 37 del 2002
Art. 27 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale
n. 37 del 2002
Art. 28 - Disposizioni transitorie in merito ai pareri
sugli strumenti urbanistici nelle zone sismiche
Art. 29 - Disposizioni transitorie in merito alle
procedure espropriative per opere di difesa del suolo e di bonifica
Art. 30 - Entrata in vigore
Art. 1
Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 20 del 2000
1. Il comma 6 dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e'
abrogato.
2. Al comma 6-ter dell'articolo 43 della legge regionale n. 20 del
2000, l'inciso: ", 6" e' eliminato.
NOTE AL TITOLO
1) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concerne: "Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio".
2) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concerne: "Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo".
3) La legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concerne: "Disciplina
generale dell'edilizia".
4) La legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 concerne: "Disposizioni
regionali in materia di espropri".
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 6 dell'articolo 43 della legge regionale n. 20
del 2000 era il seguente:
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente
legge
omissis
6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e
adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i
Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data
successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 42 della presente
legge, tale termine perentorio e' stabilito in un anno dalla data di
approvazione del medesimo piano.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 6 ter dell'art. 43 della legge regionale n. 20
del 2000, citata alla nota al titolo, e cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente
legge
omissis
6-ter. I Comuni, in sede di adeguamento dei piani urbanistici
vigenti, ai sensi dei commi 5 e 6-bis, possono dare atto con la
deliberazione di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione
che gli stessi costituiscono carta unica del territorio, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 19, qualora la Provincia, nell'ambito delle
osservazioni di cui all'art. 15, comma 5, della previgente L.R. n. 47
del 1978, dichiari espressamente la conformita' degli strumenti
comunali alla pianificazione sovraordinata.".