COMUNICATO
Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente la coltivazione di una cava di ghiaia in localita' "La Morona" di Pontenure
L'Autorita' competente Comune di Pontenure (PC) - Servizio Edilizia
Urbanistica, sito in Via Moschini n. 16, comunica la decisione
relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il
- progetto: coltivazione di una cava di ghiaia in localita' "La
Morona" di Pontenure che si estende su un area di circa 7 ettari di
cui solo una parte di 2 ettari sara' interessata da attivita'
estrattiva, il volume ipotizzato di inerti e' stato calcolato in
45.000 mc. circa; i lavori di estrazione si sviluppano in un periodo
di anni 3 a fine lavori la cava sara' ritombata e ripristinata
all'uso agricolo;
- presentato da: Impresa Pagani Snc di Pagani Franco e C. con sede in
Pontenure (PC), Via Ferrari n. 82;
- localizzato: in comune di Pontenure (PC), "localita' La Morona".
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente:
Comune di Pontenure (PC) - Servizio Edilizia Urbanstica sito in Via
Moschini n. 16 con atto deliberazione di Giunta comunale n. 80 del
26/4/2003 ha assunto le seguenti decisioni:
1) di decidere, a conclusione della verifica effettuata sul progetto
di cui alla richiesta pervenuta in data 4/9/2002 da parte
dell'Impresa Pagani di Pagani Franco e C. Snc con sede in Pontenure
(PC) Via Ferrari n. 82, per la realizzazione di una cava di ghiaia in
localita' La Morona, in conformita' alle valutazioni contenute nella
relazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica, che la suddetta
verifica ha avuto esito positivo e che conseguentemente il progetto
deve essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA, previa
ottemperanza alle seguenti prescrizioni impartite da ARPA con nota
prot. n. 1306/809/DF del 5/2/2003, confermate dall'Azienda Unita'
sanitaria locale con nota prot. n. 69/VI del 13/2/2003, e
precisamente:
- per quanto concerne gli aspetti idrogeologici, l'area in questione
e' classificata dal PTCP come area ad elevata vulnerabilita', cosi'
come sottolineato nella nota integrativa sopra richiamata,
considerato che la soggiacenza media della falda dal piano campagna
e' pari a 4,50 m. si ritiene necessario che la profondita' dello
scavo debba garantire un franco di almeno 2 m. dal piano campagna,
pertanto, a nostro avviso, si ritiene che la profondita' di scavo non
debba superare i 2,5 m. dal piano campagna;
- relativamente al ripristino della zona di cava dovranno essere
seguite le indicazioni previste dal PIAE provinciale, ed in
particolare l'impermeabilizzazione del fondo di scavo dovra' avvenire
con materiale argilloso ad elevata impermeabilita', ben compattato,
per uno strato di almeno 80 cm., per il riempimento finale dovra'
essere utilizzato idoneo materiale a base prevalentemente argillosa,
non proveniente da zone di bonifica e la cui natura comunque dovra'
essere preventivamente comunicata e concordata con l'Amministrazione
comunale e lo scrivente Servizio, tale procedura si rende necessaria
al fine di tutelare la falda sotto stante;
- circa le modalita' di controllo delle acque di falda da eseguirsi
attraverso l'impiego di due pozzi collocati a monte e a valle della
zona di scavo, si precisa che le analisi dovranno avere cadenza
trimestrale e l'esito delle analisi dovra' essere comunicato agli
enti di controllo competenti. I parametri chimico fisici da indagare,
verranno definiti dallo scrivente Servizio, successivamente alla
scelta del materiale o terreno utilizzato per il rintombamento della
cava medesima;
- nella zona di cava non potranno essere svolte operazioni di
lavaggio e di manutenzione automezzi;
2) di dare atto che a seguito della presente verifica positiva il
proponente dovra' conformare il progetto alle prescrizioni indicate
al precedente punto 1);
3) di quantificare le spese istruttorie previste dall'art. 28 della
L.R. 9/99 e succesive modificazioni ed integrazioni, in attesa della
definizione regionale dei relativi criteri, e tenuto conto del limite
massimo dello 0,05 % contenuto nel citato art. 28, con riferimento
alla tipologia di intervento di cui trattasi, nella misura dello
0,025 % del costo di intervento, assumendo come tale il costo di
recupero ambientale della cava, stabilito in Euro 170.000,00;
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni si provvedera' a far
pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione la
presente decisione.