ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 139
Influenza aviaria misure di contenimento dell'influenza aviaria stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione Emilia-Romanga e revoca della Zona di attenzione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria ordinanza n. 98 dell'11/4/2003 con la quale sono
state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da
stipiti a bassa patogenicita' sul territorio regionale;
considerato che, secondo quanto previsto da tale ordinanza, sono
stati effettuati con esito favorevole, due controlli a distanza di
almeno 20 giorni, in tutti gli allevamenti di volatili delle specie
sensibili presenti nella zona di attenzione cosi' come descritta
all'Allegato 1 dell'ordinanza 98/03 comprendente la parte della
provincia di Rimini cosi' delimitata: a nord: dalla Chiesa di Viserba
- Via G. Venieri direzione monte - Via Popilia - Via Del Rivo - Via
delle Cascine - Via Orsoleto direzione monte, sino all'incrocio con
Via Tolemaide - Via Tolemaide direzione monte (sino al confine con il
Comune di Santarcangelo di Romagna) - Via Santarcangiolese fino
all'incrocio con via Marecchiese; a nord-ovest: Via Marecchiese fino
confine del Comune di Montescudo; a ovest dal confine con la
Repubblica di San Marino; a sud: confine del Comune di Montescudo,
confine del Comune di Montecolombo; a sud-est a partire dal confine
del Comune di Montecolombo la strada di collegamento Osteria Nuova -
Colombara - Cevolabbate - San Clemente - Bivio per Castellaccio fino
al confine del Comune di Riccione quindi il confine del Comune di
Riccione;
ritenuto necessario, alla luce della situazione epidemiologica
presente in altre regioni, mantenere le misure generali di controllo
previste per l'intero territorio regionale ritenendo pero' opportuno
autorizzare la vendita di polli, quaglie e faraone nei mercati delle
provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena che sono le aree
a minore concentrazione di allevamenti avicoli, in considerazione del
fatto che a livello regionale e' stata revocata la zona di attenzione
quindi si e' ridotto il rischio di diffusione della malattia;
ritenuto necessario revocare la precedente ordinanza n. 98
dell'11/4/2003;
visti:
- il TULLSS approvato con RD 1265/34;
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954,
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il DM n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviaria;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali - dott. Franco Rossi -
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita'
ordina:
Punto 1 - Misure sanitarie per il territorio regionale
In tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti
misure:
1) E' fatto divieto di introdurre nel territorio regionale volatili
provenienti da aziende situate nelle zone di attenzione o protezione
di altre regioni. In deroga e' permessa, a seguito di parere del
Servizio Veterinario ricevente, l'introduzione di volatili destinati
alla macellazione in macelli di questa regione se provenienti da zone
di attenzione nel rispetto dei requisiti indicati nella nota del
Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti di questa Regione prot. n.
ASS/02/43458 del 7/11/2002 e alle seguenti condizioni:
- esecuzione, con esito favorevole, di una ispezione veterinaria
ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che
deve essere ripetuta ogni due giorni, per i carichi successivi della
stessa partita, fino allo svuotamento dell'allevamento;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni
di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in
relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore
precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale. I
campioni devono essere esaminati presso la sede dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Sezione provinciale di Forli'.
Inoltre negli stabilimenti Agricola Trevalli (062M) di Reggio Emilia,
AA agricola Anzolese (035M) di Anzola Emilia - Bologna e Pollo del
Campo (0142M) di Final di Reno (FE) sono permesse le introduzioni di
volatili, provenienti dalle zone di protezione di questa e di altre
regioni, per l'immediata macellazione, alle condizioni sopra elencate
e secondo quanto previsto dal DPR 17/12/1997, n. 495, Allegato 1,
Capitolo VI, comma 31, punto C primo paragrafo, con il rispetto delle
norme di sicurezza atte ad evitare ogni possibile diffusione di
malattia.
2) I titolari dei mangimifici e dei mezzi di trasporto devono
garantire che il trasporto di mangime ad allevamenti avicoli sia
effettuato con automezzi adeguatamente disinfettati prima e dopo
ogni trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per
piu' allevamenti senza che siano eseguiti il completo lavaggio e
disinfezione dell'automezzo. L'operazione sara' comprovata dalla
compilazione del "Certificato di pulizia e disinfezione per i mezzi
utilizzati per il trasporto di pollame e prodotti derivati" parte 1
dell'Allegato I parte integrante della presente ordinanza. Gli
automezzi utilizzati per i trasporti in zone di attenzione o
protezione non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende
regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto
e dalla disinfezione.
3) Il trasporto di animali delle specie sensibili e uova deve
avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni
trasporto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati
carichi consecutivi in piu' allevamenti senza che siano stati
eseguiti, tra un carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione
dell'automezzo con almeno 24 ore di fermo nel caso di trasporto da o
verso zone di attenzione, i contenitori delle uova da cova o dei
pulcini devono essere monouso, salvo specifiche e motivate
autorizzazioni del Veterinario Ufficiale e deve essere garantita la
rintracciabilita' delle partite.
4) I proprietari degli automezzi per la raccolta di carcasse,
cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti garantiscono che gli
automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni
trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per piu'
allevamenti delle specie sensibili, inoltre i cassoni o i contenitori
devono essere opportunamente lavati e disinfettati ed utilizzati
alternativamente in allevamenti di animali di specie sensibili e non.
Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone di attenzione o
protezione non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende
regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto
e dalla disinfezione.
5) Negli impianti di produzione di esche da pesca e' vietata
l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle zone
di attenzione o protezione.
6) La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli di
volatili deve avvenire con cassoni o contenitori che non vengano
utilizzati per la raccolta in aziende che allevano animali delle
specie sensibili ed i materiali devono essere destinati ad impianti
che garantiscano il trattamento termico di sicurezza, gli automezzi
devono essere lavati e disinfettati dopo ogni carico.
7) Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e
sottopeso durante il ciclo produttivo e' vietata, il loro ritiro deve
avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza
con il normale conferimento al macello.
8) I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di
lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello
previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanita' prot. n.
600.6/24461/57N/483 dell'11/2/2000, che si riporta in Allegato I
parte integrante della presente ordinanza. La parte 2 relativa alla
certificazione veterinaria e' obbligatoria per le disinfezioni
eseguite nei macelli.
9) In tutto il territorio regionale gli animali delle specie
sensibili destinati alla macellazione, o comunque allo spostamento,
devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario
ufficiale 48 ore prima del carico e, nei macelli, deve comunque
essere sempre effettuata la visita ante-mortem degli animali.
10) I pulcini provenienti da incubatoi situati in altre regioni sedi
di focolai devono essere controllati all'arrivo e sottoposti ad
accertamenti sierologici e virologici. L'invio dei pulcini deve
essere concordato con il Servizio Veterinario competente con almeno 5
giorni di anticipo.
Nell'allevamento di destinazione non vi devono essere animali di
specie sensibili.
11) Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per
le uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora
vengano utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni
separatori, devono essere monouso.
12) I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili, con
una consistenza di entita' superiore ai 500 capi, sono tenuti a
segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio il
nominativo del veterinario addetto all'assistenza nel proprio
allevamento e a far pervenire, con cadenza quindicinale, una
sintetica relazione sullo stato sanitario dell'allevamento con
particolare riferimento alla mortalita' e agli eventuali trattamenti
terapeutici praticati.
13) I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali ed
industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti
qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad
influenza aviare, nonche' qualsiasi caso di mortalita' non riferibile
a cause accertate.
14) E' vietata l'immissione di selvaggina delle specie sensibili
proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni.
15) I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili
adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita
(svezzamento) devono garantire la separazione delle partite di
animali introdotte e la tenuta di un registro di carico e scarico. In
tali allevamenti la movimentazione e' possibile a condizione che nei
5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati
sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione
alla taglia dell'animale, al tampone tracheale per la ricerca
dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la
movimentazione; nel caso si tratti di oche o anatre dovra' essere
eseguito esclusivamente il tampone per il controllo virologico. In
deroga, i controlli da eseguirsi prima di ciascuna movimentazione
possono essere sostituiti da controlli sierologici e/o virologici
settimanali, se lo svezzatore introduce esclusivamente soggetti di 1
giorno, provenienti da incubatoi che certificano di non introdurre
uova da cova da zone di attenzione o protezione. Nel caso in cui gli
incubatoi di provenienza introducano uova da cova da allevamenti
posti in zone di attenzione o protezione, sul modello 4 di tutte le
partite di soggetti di 1 giorno introdotte deve essere dichiarato, da
parte del veterinario ufficiale, che i riproduttori sono stati
sottoposti a controlli sierologici e virologici eseguiti con cadenza
almeno mensile, con esito favorevole.
In uno o piu' allevamenti di destinazione, a campione, dovranno
essere eseguiti gli stessi controlli.
16) E' vietata la vendita ambulante di animali delle specie
sensibili. La vendita di animali delle specie sensibili presso
rivendite o negozi autorizzati e' consentita solo se gli animali sono
scortati da una documentazione attestante la provenienza e l'esito
favorevole dei controlli sanitari sull'allevamento di provenienza.
17) Sono sospesi i mercati e le fiere di animali delle specie
sensibili. In deroga nelle sole province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia e Modena possono essere autorizzati i mercati esclusivamente
per le specie pollo, faraona e quaglia e a condizione che la vendita
di tali volatili sia consentita solo a coloro che hanno una
autorizzazione per l'assegnazione di un posto fisso o comunque siano
identificati mediante apposito tesserino che autorizza l'accesso al
mercato e nel rispetto delle seguenti misure:
- gli animali non provengono da zone soggette a restrizioni;
- nell'allevamento di provenienza nei 7 giorni precedenti la
movimentazione almeno 10 animali sono stati sottoposti con esito
favorevole a controllo sierologico e tampone tracheale per la ricerca
dell'antigene virale;
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 con
attestazione veterinaria relativa all'esito e alla data degli esami
diagnostici eseguiti;
- il trasporto dall'allevamento di provenienza al mercato deve
avvenire senza che gli animali vengano in contatto con altri animali
delle specie sensibili;
- da parte del titolare del posto al mercato deve essere fornito al
Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente
per il mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti di
provenienza degli animali; tale comunicazione deve avvenire almeno
due giorni prima dello svolgimento del mercato.
18) Sono sospesi i concentramenti di animali delle specie sensibili.
In deroga possono essere autorizzati i concentramenti di piccioni
organizzati esclusivamente a scopo sportivo. Tale deroga non puo'
essere applicata nelle province di Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini.
Punto 2 - Sanzioni
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del DLgs 196/99.
Punto 3 - Disposizioni finali
1) Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i
veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i
prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei
confronti dei virus influenzali secondo le modalita' sotto riportate:
- volatili da carne (con esclusione delle partite gia' saggiate al
momento del carico) prelievo su tutte le partite di 10 campioni di
sangue.
2) I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed
il personale al momento della entrata in allevamento devono
rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad
evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.
3) Le misure previste dalla presente ordinanza possono essere
modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.
Punto 4 - Revoca ordinanze precedenti
L'ordinanza regionale n. 98 dell'11/4/2003 e' revocata.
Punto 5 - Competenze
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori
delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di
vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,
nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
ALLEGATO I
Certificato di pulizia e disinfezione per i mezzi utilizzati per il
trasporto di pollame e prodotti derivati
1. Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto
Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo (tipo/targa) . . . .
. . . . . . . . . . dichiara che:
- il piu' recente scarico di pollame o dei loro prodotti si e' svolto
a:
Regione, Provincia, luogo
Data (gg.mm.aa)
Ora (hh:mm)
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente
- a seguito dello scarico, il veicolo e' stato sottoposto a pulizia e
disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i
comparti dell'automezzo, la rampa di carico/scarico, le ruote
dell'automezzo e la cabina del conducente.
- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:
Regione, Provincia, luogo
Data (gg.mm.aa)
Ora (hh:mm)
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente
il disinfettante utilizzato e' stato
Data (gg.mm.aa)
Ora (hh:mm)
Nome dell'operatore/conducente in stampatello
Firma dell'operatore/conducente
2. Certificazione da parte dell'Autorita' sanitaria competente alla
verifica del trasporto
Il sottoscritto Veterinario ufficiale dichiara che (barrare una
casella):
in data odierna ha verificato l'automezzo con targa . . . . . . . . .
. . . e ne certifica la pulizia e la disinfezione dello stesso; in
data odierna ha verificato che da parte della ditta e' stata adottata
una procedura finalizzata a garantire l'effettuazione e l'efficacia
delle operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi di
trasporto dei volatili; tale procedura e' stata validata e
periodicamente controllata e verificata dal servizio veterinario.
Data (gg.mm.aa)
Luogo
Nome del referente della procedura
Firma del referente della procedura
Data (gg.mm.aa)
Luogo
Autorita' competente
Firma del Veterinario ufficiale
Timbro . . . . . . . . . . Nome in stampatello . . . . . . . . . .
Il colore del timbro e della firma devono essere differenti dallo
stampato.