DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 820
Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 1469/02. Fondo regionale di protezione civile, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16. Impegno di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che
individua la tipologia degli eventi calamitosi e gli ambiti delle
competenze;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", e in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di protezione civile per il finanziamento, tra gli
altri, degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze connesse
con le calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs
112/98;
- la L.R. 18 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli
interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile";
richiamata la propria deliberazione n. 1469 del 2 agosto 2002,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
124 del 4 settembre 2002, con la quale e' stata approvata la
direttiva che prevede la concessione, a valere sul predetto Fondo
regionale di protezione civile, di contributi a soggetti privati,
imprese, studi professionali ed enti non commerciali per i danni
subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, rientranti nella
tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92,
che negli anni 2000-2001 hanno colpito i territori dei seguenti
comuni:
- Provincia di Piacenza: tromba d'aria verificatasi il giorno 28
giugno 2000 in comune di Monticelli d'Ongina; nubifragio verificatosi
il giorno 28 giugno 2001, nei comuni di Nibbiano, Pianello Val
Tidone, Pecorara, Alseno, Morfasso e Farini; nubifragio verificatosi
nei giorni 19-20-21 ottobre 2001, nei comuni di Bobbio, Coli,
Piozzano, Cortebrugnatella, Travo, Ferriere, Pecorara e Zerba;
- Provincia di Parma: tromba d'aria verificatasi il giorno 8 luglio
2000, nei comuni di Trecasali, Parma e Torrile;
- Provincia di Reggio Emilia: tromba d'aria verificatasi il giorno 16
settembre 2001, in comune di Campegine;
- Provincia di Modena: evento sismico verificatosi il giorno 3
ottobre 2000, nel comune di Palagano;
- Provincia di Bologna: tromba d'aria verificatasi il giorno 15
aprile 2000, in comune di San Pietro in Casale;
- Provincia di Ferrara: esplosione di un fabbricato saturo di gas
verificatasi il giorno 3 novembre 2000, in comune di Goro; nubifragi
verificatisi nei giorni 4 maggio 2001, 19 luglio 2001 e 24 luglio
2001, nel comune di Vigarano Mainarda; nubifragio verificatosi il 29
luglio 2001, in comune di Cento; nubifragio verificatosi il giorno 11
agosto 2001, in comune di Argenta;
- Provincia di Ravenna: nubifragio verificatosi il giorno 12 giugno
2000 nei comuni di Lugo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Massa
Lombarda, Sant'Agata sul Santerno; nubifragio verificatosi il giorno
11 agosto 2001 nei comuni di Russi, Ravenna e Bagnacavallo; evento
meteorologico straordinario verificatosi il giorno 27 dicembre 2001,
in comune di Cervia;
dato atto che:
- con la citata deliberazione 1469/02 si e' stabilito di destinare la
somma di Euro 3.600.000,00, quota parte dell'annualita' 2001 del
Fondo regionale di protezione civile assegnata alla Regione
Emilia-Romagna, a copertura dei contributi a favore dei soggetti
sopra indicati; tale somma e' disponibile sul Capitolo 47132 "Spese
per il finanziamento di interventi urgenti in caso di calamita'
naturali di livello b), di cui all'art. 108 DLgs 112/98 ed art. 2,
comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonche' per il potenziamento del
sistema regionale di protezione civile - Fondo regionale di
protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n.
388) - Mezzi statali", di cui all'UPB 1.4.4.2.17101;
dato atto altresi' che con la citata direttiva si e' stabilito che i
Comuni provvedessero ad istruire le domande di contributo presentate
dai soggetti interessati nei termini ivi previsti ed a trasmettere
successivamente alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di
finanziamento con allegati due distinti elenchi degli aventi titolo
al contributo medesimo, approvati dal competente Organo comunale;
rilevato che dagli elenchi trasmessi dai Comuni interessati,
acquisiti agli atti del Servizio regionale di Protezione civile,
risultano ammissibili a contributo, tra quelle presentate, n. 285
domande per un valore complessivo di danni pari ad Euro 7.265.283,13,
cosi' articolato:
- n. 2 domande di contributi presentate da soggetti privati
proprietari di beni immobili distrutti o non ripristinabili, per
danni pari ad Euro 332.269,16;
- n. 197 domande di contributi presentate da soggetti privati
proprietari di beni immobili danneggiati, per danni pari ad Euro
3.944.886,79;
- n. 1 domanda di contributo presentata da impresa, la cui unita'
immobiliare, completamente distrutta, ha subito danni pari ad Euro
200.000,00;
- n. 85 domande di contributo presentate da imprese, professionisti
ed enti non commerciali, per danni pari ad Euro 2.788.127,18;
dato atto che la Regione si e' riservata di provvedere alla
determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili
entro i limiti stabiliti nella citata direttiva, tenendo conto sia
delle priorita' ivi previste che del rapporto tra numero di domande
ammissibili a contributo e risorse finanziarie disponibili;
preso atto che dai conteggi effettuati dal Servizio regionale
competente, sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni interessati
e tenuto conto di quanto sopra precisato, risulta che le percentuali
effettivamente applicabili per l'erogazione dei contributi agli
aventi titolo, sono le seguenti:
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita
ad abitazione principale distrutta o non ripristinabile (punto B.1)
della direttiva di cui alla deliberazione 1469/02);
- 63%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita
ad abitazione principale danneggiata (punto B.2) della direttiva);
- 63%, relativamente alle parti comuni danneggiate di un condominio,
(punto B.3 della direttiva);
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare distrutta o non
ripristinabile adibita ad esercizio d'impresa (punto C.1) della
direttiva);
- 63%, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad esercizio
d'impresa danneggiata, nonche' ai beni mobili e mobili registrati
distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'impresa
medesima (punti C.2) e C.3) della direttiva);
considerato peraltro che, in riferimento all'assicurazione contro i
danni, il relativo contratto puo' prevedere la copertura di diverse
tipologie di rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da
responsabilita' civile, etc.) e, pertanto, il premio convenuto puo'
essere composto da piu' quote;
dato atto che alla lettera F.1) della direttiva citata e' previsto
che dai contributi ammissibili vengano decurtati gli indennizzi
eventualmente corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da
parte delle Compagnie assicuratrici, al netto dei premi assicurativi
versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
considerato che i premi, che qui rilevano, sono unicamente quelli
attinenti al rischio per danni da eventi naturali;rilevato che, dagli
elementi desumibili dagli elenchi comunali, i premi assicurativi ivi
indicati risulterebbero, in alcuni casi, comprensivi anche di quote
versate a copertura di rischi non attinenti agli eventi naturali
verificatisi negli anni 2000 e 2001;
ritenuto pertanto opportuno precisare che, prima di procedere alla
liquidazione del contributo, i Comuni provvedano a richiedere agli
interessati di specificare la quota del premio assicurativo che qui
rileva, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori,
diritti e imposte a carico del contraente/assicurato; gli interessati
si faranno rilasciare, a tal fine, apposita dichiarazione dalla
Compagnia assicuratrice;
ritenuto altresi' opportuno, precisare che il contributo spetta solo
se di importo superiore all'indennizzo gia' decurtato del premio
assicurativo versato nell'ultimo quinquennio, nonche' precisare che,
in tal caso, il soggetto danneggiato, non puo' comunque percepire,
tra contributo ed indennizzo, piu' del valore del danno sofferto;
pertanto, al fine di evitare indebiti arricchimenti:
- qualora la somma tra il contributo ammissibile e l'indennizzo
assicurativo, gia' corrisposto o ancora da corrispondersi da parte
delle Compagnie assicuratrici, risulti superiore al valore dei danni
dichiarati ovvero delle spese sostenute, l'importo del contributo
ammissibile dovra' essere decurtato della quota eccedente la somma
predetta;
viste le Leggi regionali n. 40 del 15 novembre 2001 e n. 39 del 23
dicembre 2002;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito della entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, II comma
della L.R. 40/01 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere
assunto con il presente atto;
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 37, comma
4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:
- dal dott. Stefano Vannini Responsabile della Posizione dirigenziale
"Previsione e prevenzione rischi, promozione e coordinamento del
volontariato" in sostituzione dell'ing. Demetrio Egidi, Responsabile
del Servizio regionale di Protezione civile in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione ai sensi altresi'
della nota del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa prot. n. AMB/DAM/03/12508 del 22 aprile 2003;
- del Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' del
presente atto;
- del Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie,
dott.ssa Amina Curti, in merito alla regolarita' contabile del
presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di assegnare ai Comuni che, ai sensi della direttiva approvata con
propria deliberazione 1469/02, hanno presentato richiesta di
finanziamento a copertura dei contributi erogabili a favore di
soggetti privati, di imprese, studi professionali ed enti non
commerciali per i danni subiti in conseguenza degli eventi
specificati nella parte narrativa del presente atto, le seguenti
risorse finanziarie ammontanti complessivamente ad Euro 3.569.658,98,
cosi' ripartite:
- Argenta (FE) Euro 98.662,11;
- Bagnacavallo (RA) Euro 34.006,45;
- Bagnara di Romagna (RA) Euro 13.806,99;
- Bobbio (PC) Euro 8.442,00;
- Campegine (RE) Euro 385.702,54;
- Cento (FE) Euro 209.966,31;
- Coli (PC) Euro 74.510,00;
- Cortebrugnatella (PC) Euro 40.948,74;
- Farini (PC) Euro 67.126,50;
- Ferriere (PC) Euro 228.231,97;
- Goro (FE) Euro 368.970,46;
- Lugo (RA) Euro 33.134,59;
- Morfasso (PC) Euro 1.152.783,37;
- Nibbiano (PC) Euro 30.564,90;
- Parma Euro 52.194,05;
- Pecorara (PC) Euro 36.464,25;
- Pianello Val Tidone (PC) Euro 10.667,16;
- Piozzano (PC) Euro 80.883,18;
- Ravenna Euro 443.280,87;
- Russi (RA) Euro 39.166,22;
- San Pietro in Casale (BO) Euro 87.891,03;
- Trecasali (PR) Euro 65.010,29;
- Vigarano Mainarda (FE) Euro 7.245,00;
2) di precisare che, in considerazione delle priorita' e dei limiti
stabiliti nella direttiva approvata con propria deliberazione 1469/02
oltre che in considerazione del rapporto tra le domande ammissibili a
contributo e le risorse finanziarie disponibili, le suddette
assegnazioni finanziarie sono state quantificate applicando le
seguenti percentuali di calcolo sull'importo del danno dichiarato
ovvero delle spese gia' sostenute come risultanti dagli elenchi
comunali trasmessi alla Regione:
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita
ad abitazione principale distrutta o non ripristinabile (punto B.1)
della direttiva di cui alla deliberazione 1469/02);
- 63%, relativamente all'unita' immobiliare del proprietario adibita
ad abitazione principale danneggiata (punto B.2) della direttiva);
- 63%, relativamente alle parti comuni danneggiate di un condominio,
(punto B.3) della direttiva);
- 75%, relativamente all'unita' immobiliare distrutta o non
ripristibile adibita ad esercizio d'impresa (punto C.1) della
direttiva);
- 63%, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad esercizio
d'impresa danneggiata, nonche' ai beni mobili e mobili registrati
distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'impresa
medesima (punti C.2) e C.3) della direttiva);
3) di precisare altresi', in presenza di coperture assicurative
contro i danni, quanto segue:
- prima di procedere alla liquidazione del contributo, i Comuni
devono richiedere agli interessati di specificare la quota del premio
assicurativo attinente i rischi da eventi naturali, comprensiva della
corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico
del contraente/assicurato; gli interessati si faranno rilasciare, a
tal fine, apposita dichiarazione dalla Compagnia assicuratrice;
- il contributo spetta solo se di importo superiore all'indennizzo
gia' decurtato del premio assicurativo versato nell'ultimo
quinquennio; in tal caso, il soggetto danneggiato non puo' comunque
percepire, tra contributo ed indennizzo, piu' del valore del danno
sofferto; pertanto, al fine di evitare indebiti arricchimenti,
qualora la somma tra il contributo ammissibile e l'indennizzo
assicurativo, gia' corrisposto o ancora da corrispondersi da parte
delle Compagnie assicuratrici, risulti superiore al valore dei danni
dichiarati ovvero delle spese sostenute, l'importo del contributo
ammissibile dovra' essere decurtato della quota eccedente la somma
predetta;
4) di imputare la suddetta spesa di Euro 3.569.658,98 al n. 2059 di
impegno sul Capitolo 47132 "Spese per il finanziamento di interventi
urgenti in caso di calamita' naturali di livello b), di cui all'art.
108, DLgs 112/98 ed art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonche'
per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile -
Fondo regionale di protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23
dicembre 2000, n. 388) - Mezzi statali", di cui all'UPB
1.4.4.2.17101, del Bilancio per l'esercizio 2003, che presenta la
necessaria disponibilita';
5) di dare atto che all'erogazione dei finanziamenti previsti al
precedente punto 1), provvedera' il Dirigente competente con propri
atti formali ai sensi della normativa vigente su richiesta dei Comuni
ivi indicati, corredata degli atti comunali di liquidazione dei
contributi a favore degli aventi titolo;
6) la Regione Emilia-Romagna si riserva di disporre controlli, anche
a campione, sulla corretta applicazione da parte dei Comuni della
direttiva approvata con propria deliberazione 1469/02, e di quanto
previsto nella presente deliberazione;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)