DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2003, n. 702
Costituzione zone di rispetto a favore della ditta Miserocchi Lina e dell'Azienda agricola Chiletti Apicoltura di Chiletti Raffaele & C. SS per fecondazione api regine di razza ligustica - L.R. 35/88, art. 13
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
visto l'art. 13 della L.R. 25 agosto 1988 n. 35 il quale prevede che
la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo
regionale per l'apicoltura di cui all'art. 3 della legge medesima,
possa costituire su richiesta di un allevatore di api regine iscritto
all'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api
regine, zone di rispetto intorno agli allevamenti;
premesso:
- che con nota - acquisita agli atti della Direzione generale
Agricoltura al prot. n. AAG/APN/02/19669 in data 7/11/2002 - la
sig.ra Miserocchi Lina, titolare dell'azienda omonima e allevatrice
di api regine di razza Ligustica, ha richiesto la costituzione di una
zona di rispetto cosi' come da L.R. 35/88;
- che con nota - acquisita agli atti della Direzione generale
Agricoltura al prot. n. 11683/9 in data 6/8/2002 - il sig. Chiletti
Vincenzo, legale rappresentante della Azienda agricola Chiletti
Apicoltura di Chiletti Raffaele & C. SS e allevatore di api regine di
razza Ligustica, ha richiesto la costituzione di una zona di
rispetto ai sensi della medesima legge;
verificato che le ditte richiedenti sono regolarmente iscritte
nell'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api
regine;
dato atto che il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura in
data 6 dicembre 2002 si e' espresso favorevolmente circa la
costituzione di zone di rispetto a favore dei predetti signori
Miserocchi Lina e Chiletti Vincenzo, indicando la necessita' di
verificare le richieste di spostamenti di alveari nelle zone di che
trattasi, inoltrate ai sensi del Regolamento regionale n. 18/95 sul
nomadismo in apicoltura;
preso atto che detta verifica e' stata effettuata dal Servizio
Produzioni Animali;
considerato, in ordine al periodo previsto per le zone di rispetto:
- che occorre garantire l'introduzione e lo spostamento degli alveari
necessari per l'effettuazione del servizio di impollinazione a favore
dei fruttiferi e/o delle colture sementiere;
- che la sig.ra Miserocchi Lina ha chiesto che il periodo di
validita' della zona di rispetto sia compreso tra il 20 aprile ed il
15 settembre;
- che il sig. Chiletti Vincenzo ha chiesto che il periodo di
validita' della zona di rispetto sia compreso tra il 1 maggio ed il
31 agosto;
ritenuto opportuno accogliere le richieste suddette stabilendo, per
motivi legati alla peculiarita' delle attivita' di cui trattasi, che
il periodo di applicazione delle zone di rispetto debba essere di 3
anni a partire dall'anno 2003;
ritenuto in particolare di stabilire che per il corrente anno il
periodo di applicazione della zona di rispetto di cui alla domanda
della sig.ra Miserocchi Lina decorra dall'adozione del presente atto
fino al 15 settembre, mentre per i successivi vada dal 20 aprile al
15 settembre, cosi' come da richiesta;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37 - comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001, con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
richiamata, infine, la propria deliberazione n. 2541 in data 4 luglio
1995, con la quale sono definite le funzioni dirigenziali, cosi' come
confermate con propria deliberazione n. 2775 in data 10 dicembre
2001;
preso atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile
del Servizio Produzioni animali, dott. Davide Barchi, e dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01
e della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
Sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di accogliere, per i motivi citati in premessa, l'istanza della
sig.ra Miserocchi Lina, titolare dell'azienda omonima, ed istituire
ai sensi dell'art. 13 della L.R. 35/88 una zona di rispetto nel
Comune di Castello di Serravalle (BO), Via Puntiglia n. 1036, dando
atto che l'area interessata ricopre un cerchio di 5 Km. di raggio,
confinante a sud e a ovest con il comune di Zocca (MO), a nord con il
comune di Monteveglio (BO), e ad est con il comune di Savigno (BO);
2) di accogliere, per i motivi citati in premessa, l'istanza del sig.
Chiletti Vincenzo, legale rappresentante della Azienda agricola
Chiletti Apicoltura di Chiletti Raffaele & C. SS, ed istituire ai
sensi dell'art. 13 della L.R. 35/88 una zona di rispetto in localita'
La Pianazza nel comune di Prignano sul Secchia (MO) frazione
Montebaranzone, dando atto che l'area interessata ricopre un cerchio
di 5 Km. di raggio, confinante a sud con la Strada provinciale n. 21
di Serramazzoni - Prignano sul Secchia, a ovest con il comune di
Castellarano (RE), fiume Secchia, a nord con la periferia sud di
Sassuolo (MO), e a est con la Strada provinciale n. 3 Via Giardini -
Montagnana (frazione di Serramazzoni), Nirano (frazione di Fiorano
Modenese);
3) di stabilire, altresi' per le ragioni citate in premessa, che il
periodo di applicazione delle sopracitate zone di rispetto debba
essere di 3 anni a partire dall'anno 2003 ed in particolare:
- per la ditta Miserocchi Lina, decorra per il corrente anno
dall'adozione del presente atto fino al 15 settembre, mentre per i
successivi vada dal 20 aprile al 15 settembre;
- per la Azienda agricola Chiletti Apicoltura di Chiletti Raffaele &
C. SS, decorra dal l'1 maggio e termini il 31 agosto di ogni anno;
4) di stabilire che al di fuori dei periodi di cui al punto
precedente, nel rispetto delle disposizioni vigenti e' permessa
l'introduzione di alveari nella zona di rispetto esclusivamente per
l'effettuazione del servizio di impollinazione a favore dei
fruttiferi e/o delle colture sementiere, e che, terminato tale
servizio, gli alveari stessi dovranno essere allontanati dalla citata
zona;
5) di dare atto che il Servizio Produzioni Animali provvedera' a
notificare la presente deliberazione ai Comuni e Aziende Unita'
sanitaria locale competenti per territorio, al fine di garantire il
rispetto delle norme igienico-sanitarie;6) di disporre che il
presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.