REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
Sanzioni
1. La Provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione
delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui
alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale).