DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 17 aprile 2003, n. 4582
Istituzione zone tampone - Anno 2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536, recante "Attuazione della
Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali";
- il DM 31 gennaio 1996 recante "Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, recante "Norme sulla produzione
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della
L.R. 28 luglio 1982, n. 34", ed in particolare l'art. 8, comma 1,
lettera f), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute
necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione
delle normative nazionali e comunitarie in materia;
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni
ed integrazioni;
- la Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la
Direttiva 92/76/CEE;
- la Direttiva 2001/33/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che
modifica taluni allegati della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
- la Direttiva 2003/21/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che
modifica la Direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella
Comunita';
- la Direttiva 2003/22/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che
modifica taluni allegati della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
- la propria determinazione del 2 luglio 2002, n. 6231, relativa
all'istituzione di zone tampone;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
considerato:
- che nell'allegato della Direttiva 2001/32/CE della Commissione,
lettera b), punto 2, cosi' come modificato dalla Direttiva
2003/21/CE, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i territori delle
provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna non
risultano fra quelli definiti "zone protette" nei confronti del
batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che l'introduzione e la circolazione nelle "zone protette" nei
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle
specie ospiti del patogeno elencate nell'Allegato V, parte A, sezione
II, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni
particolari previste nell'Allegato IV, parte B, punto 21, della
Direttiva 2000/29/CE;
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21, della Direttiva 2000/29/CE
prevede che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti
di Erwinia amylovora debbono essere originari di altre "zone
protette", oppure debbono essere "ottenuti, o sono stati conservati
per almeno un anno, nel caso siano stati introdotti in una "zona
tampone", in un campo situato in una "zona tampone" delimitata
ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 Kmq., ossia in una
zona dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta
ufficialmente approvato e controllato, inteso a minimizzare il
rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a
partire dai vegetali ivi coltivati";
- che e' opportuno delimitare "zone tampone" nei territori della
regione attualmente non "zone protette", al fine di consentire la
produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere
commercializzate con passaporto "ZP";
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,
esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva sulle
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
- n. 1752 del 30 settembre 2002, concernente l'affidamento
dell'incarico dirigenziale di Professional "Certificazione e
controlli";
dato atto, ai sensi della citata L.R. 26 novembre 2001, n. 43, art.
37, quarto comma, e della predetta deliberazione di Giunta regionale
2774/01:
- del parere favorevole espresso dal Dirigente Professional
"Certificazione e controlli" dr. Alberto Contessi in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale dr. Ivan Ponti in merito alla legittimita'
del presente atto;
determina:
1) di istituire ufficialmente nei territori delle provincie di
Bologna, Ferrara e Ravenna "zone tampone", con un'estensione di
almeno 50 Kmq., cosi' come delimitate nella mappa allegata alla
presente determinazione e consultabile in dettaglio sul sito Internet
di questo Servizio Fitosanitario www.regione.emilia-
romagna.it/fitosanitar/cartografia.htm, al fine di consentire la
produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere
commercializzate con passaporto "ZP";
2) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto
21, lettere cc) e dd) della Direttiva 2000/29/CE e quelle contenute
nel DM 10 settembre 1999, n. 356;
3) di vietare l'uso del passaporto "ZP" per le piante ospiti di
Erwinia amylovora prodotte nei territori delle provincie di Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, al di fuori delle "zone
tampone".
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
(segue allegato fotografato)