REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO VIII                                                  
           NORME TRANSITORIE E FINALI                                           
            CAPO II                                                             
          Norme finali                                                          
          Art. 51                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti            
leggi regionali:                                                                
a)  L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 concernente: "Normativa organica sui            
servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle              
funzioni amministrative";                                                       
b)  L.R. 24 dicembre 1981, n. 50 concernente: "Interventi finanziari            
per le ferrovie in concessione";                                                
c)  L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 concernente: "Norme per la concessione           
di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli enti,              
aziende ed imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per                
trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed                 
integrazioni alla L.R. 1 dicembre 1979, n. 45";                                 
d)  L.R. 16 giugno 1984, n. 33 concernente: "Adeguamento della                  
legislazione regionale concernente i Trasporti pubblici locali alle             
norme di principio poste dalla Legge 10 aprile 1981, n. 151 e                   
riordinamento delle relative funzioni amministrative";                          
e)  L.R. 29 gennaio 1987, n. 4 concernente: "Applicazione di sanzione           
amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea           
sprovvisti di valido documento di viaggio";                                     
f)  L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 concernente: "Concorso della Regione            
Emilia-Romagna nella progettazione e nella esecuzione per sistemi               
integrati di trasporto pubblico";                                               
g)  L.R. 28 dicembre 1988, n. 53 concernente: "Cessione gratuita in             
proprieta' al Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella            
citta' e nella provincia di Piacenza e, per suo tramite all'Azienda             
Consorziale ACAP degli immobili acquistati dalla Regione per effetto            
della soluzione anticipata delle concessioni di autolinee";                     
h)  L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concernente: "Contributi in conto              
capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione           
del Piano regionale integrato dei trasporti";                                   
i)  L.R. 18 dicembre 1989, n. 48 concernente: "Iniziative di                    
promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto              
pubblico";                                                                      
l)  L.R. 1 febbraio 1990, n. 9 concernente: "Azienda Trasporti                  
Municipali - ATM di Ravenna. Contributi di esercizio 1990";                     
m)  L.R. 19 luglio 1991, n. 19 concernente: "Erogazione di rate                 
bimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui             
all'art. 42 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 a favore delle Aziende            
in situazione di grave disavanzo";                                              
n)  L.R. 2 settembre 1991, n. 23 concernente: "Modifica della L.R. 29           
gennaio 1987, n. 4. Applicazione di sanzione amministrativa a carico            
dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido              
titolo di viaggio";                                                             
o)  L.R. 9 marzo 1992, n. 14 concernente: "Elevazione della quota di            
acconto sui contributi per le spese di investimento nel settore dei             
trasporti pubblici di linea. Ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre           
1979, n. 45";                                                                   
p)  L.R. 4 agosto 1992, n. 33 concernente: "Integrazioni alla L.R. 5            
settembre 1989, n. 31 (Contributi in conto capitale agli enti locali            
per la progettazione di opere in attuazione del Piano regionale                 
integrato dei trasporti)";                                                      
q)  L.R. 8 aprile 1994, n. 15 concernente: "Riorganizzazione della              
mobilita' urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di             
interesse pubblico";                                                            
r)  L.R. 19 agosto 1994, n. 36 concernente: "Trasporto pubblico                 
locale. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 1 dicembre              
1979, n. 45, 16 giugno 1984, n. 33 e 29 gennaio 1987, n. 4";                    
s)  L.R. 12 dicembre 1995, n. 58 concernente: "Attuazione degli                 
interventi previsti all'art. 1 della Legge 30 maggio 1995, n. 204               
recante ôInterventi urgenti in materia di trasporti'";                          
t)  L.R. 14 ottobre 1996, n. 38 concernente: "Finanziamenti per il              
miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.                      
Integrazione della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45";                                
u)  L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 concernente: "Modifiche ed                      
integrazioni alla L.R. 8 aprile 1994, n. 15 ôRiorganizzazione della             
mobilita' urbana e miglioramento della accessibilita' ai servizi di             
interesse pubblico'".                                                           
2. Sono altresi' abrogati:                                                      
a)  l'art. 12 della L.R. 8 settembre 1981, n. 34 concernente:                   
"Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche                   
regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle                 
procedure e alle autorizzazioni di spese di leggi regionali in                  
vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di                
assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma            
dell'art. 37 della L.R. 31/77. Primo provvedimento generale di                  
variazione";                                                                    
b)  gli artt. 55 e 57 della L.R. 7 giugno 1982, n. 26 concernente:              
"Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche                   
regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza             
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e            
del Bilancio pluriennale 1982-1985";                                            
c)  l'art. 56 della L.R. 2 maggio 1985, n. 17 concernente:                      
"Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche                   
regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza             
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e            
del Bilancio pluriennale 1985-1987";                                            
d)  l'art. 51, L.R. 28 aprile 1986, n. 10 concernente: "Provvedimento           
generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi            
settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del            
Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e Bilancio pluriennale              
1986-1988".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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