TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO II
Norme finali
Art. 49
Beni trasferiti
1. I beni trasferiti alla Regione in attuazione del DLgs 422/97
entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.
2. I beni di cui al comma 1 non piu' necessari all'esercizio del
trasporto pubblico regionale e locale possono essere alienati o
adibiti ad altri scopi, d'intesa con gli Enti locali.
3. I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto
pubblico regionale e locale sono gravati dal vincolo di destinazione
esclusiva a tale finalita', pena la risoluzione dell'atto di cessione
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice civile. La Giunta
regionale, su richiesta dei gestori, puo' autorizzare l'alienazione
dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti
finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.