TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 47
Conferenza di concertazione
1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 10, l'intesa tra Regione ed
Enti locali sui servizi minimi e' raggiunta nell'ambito di una
apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza e' convocata dal
Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato in
materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle Province,
dei Comuni capoluogo di provincia, dei Comuni non capoluogo con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli
altri Comuni, di cui 4 montani, e di una Comunita' Montana.
2. La Regione stabilisce le modalita' di funzionamento della
Conferenza di cui al comma 1.