TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 45
(sostituito comma 4, aggiunti commi 4 bis e 7 bis e
abrogato comma 5 da art. 42, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. Gli Enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18
del DLgs 422/97 entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli Enti
locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso
l'affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri
consorzi.
2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, e' confermata al 31
dicembre 2000 la validita' degli accordi di programma e di servizio
stipulati dalla Regione con gli Enti locali e i loro Consorzi per i
servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio
di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono
definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto
organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione
della gestione dei servizi.
4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali
e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del
DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli enti
locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non
superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque
affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove
l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura
concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003,
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte
dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
4 bis. Gli Enti locali attuano la norma di separazione di cui
all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari
aggiornamenti degli affidamenti, nonche' dei contratti di servizio in
essere. Le societa' esercenti possono partecipare alle procedure
concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.
5. abrogato
6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le societa'
derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi
autofilotranviari sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla
Giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di
societa' miste tra soggetti pubblici e privati.
7. Il subaffidamento da parte delle societa' derivanti dalla
trasformazione e' subordinato all'assenso dell'ente competente, il
quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo
di produzione del servizio senza danno per la qualita' dello stesso.
7 bis. La Regione puo' individuare motivazioni eccezionali che
giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi
nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8
della presente legge.