TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 44
(sostituito da art. 41, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. E' fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti
diretti in materia di servizi ferroviari.
2. La Regione procede alla costituzione della societa' di gestione
della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della
societa' acquisita a norma della L.R. 28 dicembre 2000, n. 39
(Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della
societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a responsabilita'
limitata").
3. La Regione procede alla costituzione della societa' e
all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle
concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione
stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione
della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive
emanate dalla Regione e' attribuita agli attuali concessionari fino
alla scadenza della concessione in atto, la titolarita' della
gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi
particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R.
10 aprile 1989, n. 11).
4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente
articolo, la Regione puo' ridurre la percentuale della propria
partecipazione alla societa' per i servizi anche al di sotto della
maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote
esclusivamente a enti locali oppure a societa' di cui gli Enti locali
stessi detengano la proprieta' maggioritaria assoluta.