TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO VI
NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE
CAPO II
Il sistema tariffario e sanzioni amministrative
Art. 39
(sostituito comma 1, modificato comma 5 e aggiunti
commi 5 bis e 5 ter da art. 36, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Sistema tariffario
1. La Regione persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di
viaggio al fine di conseguire, anche attraverso il sistema
tariffario, la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.
2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema
tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e
progressivamente attua la riforma del sistema tariffario
caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e
dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e
integrati.
3. La Giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i
corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai
servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
4. Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotranviarie
tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche
al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di
gestione.
5. E' vietata la gratuita' del trasporto, salvo i casi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia.
5 bis. Gli Enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli
indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono
autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi
particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni
ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto
pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con
consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole,
universita').
5 ter. Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35
per cento dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi
risultino superiori alle previsioni, Province e Comuni sono tenuti a
integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla
base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti.