REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO V                                                     
             INTERVENTI FINANZIARI                                              
          Art. 36                                                               
Spese dirette della Regione                                                     
1. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma,              
sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla            
base di accordi con gli altri soggetti interessati.                             
2. Gli interventi della Regione riguardano:                                     
a)  realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici;            
b)  acquisto diretto di beni;                                                   
c)  acquisto diretto di servizi;                                                
d)  esecuzione di studi, ricerche e progetti.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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