REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO V                                                     
             INTERVENTI FINANZIARI                                              
          Art. 34                                                               
(modificata lett. c), comma 6 da art. 3, L.R. 1 febbraio 2002, n. 1;            
sostituito comma 4 e modificata lett. a), comma 6 da art. 34, L.R. 28           
aprile 2003, n. 8)                                                              
Contributi sugli investimenti                                                   
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti            
dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli            
importi ritenuti finanziabili, attraverso:                                      
a)  contributi in conto capitale;                                               
b)  contributi in conto ammortamento mutui;                                     
c)  contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di           
leasing.                                                                        
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31              
sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative             
ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla                  
intermodalita', alla qualita' ambientale e alla logistica dei                   
trasporti.                                                                      
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili ne' tra loro              
ne' con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali               
oltre il limite del 70%.                                                        
4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica            
agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di           
proprieta' della Regione.                                                       
5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la                   
progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni                
professionali.                                                                  
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:                                  
a)  gli Enti locali e le loro agenzie;                                          
b)  le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e            
locale;                                                                         
c)  eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli                  
accordi di programma di cui agli artt. 11 e 12 oppure, sentita la               
Commissione consiliare competente, in specifiche convenzioni.                   
7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli             
investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi                 
nonche' le modalita' di revoca.                                                 
8. Con l'atto di concessione, la Giunta regionale puo' altresi'                 
disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo             
non superiore al 50% del contributo concesso.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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