REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                   TITOLO V                                                     
             INTERVENTI FINANZIARI                                              
          Art. 33                                                               
(sostituito da art. 2, L.R. 1 febbraio 2002, n. 1)                              
Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi            
di trasporto pubblico                                                           
1. La Regione puo' concedere agli Enti locali o alle loro Agenzie,              
costituite ai sensi dell'art. 19, contributi per i servizi di                   
trasporto pubblico finalizzati a:                                               
a)  aumentare la quantita' di offerta di servizi rispetto a quanto              
definito negli accordi di programma di cui all'art. 12;                         
b)  migliorare qualitativamente l'offerta di servizi attraverso                 
innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche.                           
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di                       
assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle           
intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai            
sensi dell'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del                 
sistema regionale e locale".                                                    
3. La Giunta regionale stabilisce altresi', con propria                         
deliberazione, le modalita' di presentazione delle domande, di                  
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le                   
fattispecie e le modalita' di revoca.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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