TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO V
INTERVENTI FINANZIARI
Art. 33
(sostituito da art. 2, L.R. 1 febbraio 2002, n. 1)
Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi
di trasporto pubblico
1. La Regione puo' concedere agli Enti locali o alle loro Agenzie,
costituite ai sensi dell'art. 19, contributi per i servizi di
trasporto pubblico finalizzati a:
a) aumentare la quantita' di offerta di servizi rispetto a quanto
definito negli accordi di programma di cui all'art. 12;
b) migliorare qualitativamente l'offerta di servizi attraverso
innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche.
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di
assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle
intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai
sensi dell'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del
sistema regionale e locale".
3. La Giunta regionale stabilisce altresi', con propria
deliberazione, le modalita' di presentazione delle domande, di
erogazione dei contributi, di controllo successivo nonche' le
fattispecie e le modalita' di revoca.