TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO V
INTERVENTI FINANZIARI
Art. 32 bis
(articolo aggiunto da art. 33, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Contributi per interventi ferroviari
di manutenzione straordinaria e rinnovo
degli impianti e del materiale rotabile
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 31, comma 2, lettera e bis), esclusivamente con i fondi
dei trasferimenti statali relativi alla Legge 8 giugno 1978, n. 297
(Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle
ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).
2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi
di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio
delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi
contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le
modalita' di erogazione.
3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione
dei contributi, la Giunta regionale puo' disporre l'erogazione a
titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del
contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun
concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.
4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le
condizioni e i vincoli previsti dall'articolo 35.