TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO V
INTERVENTI FINANZIARI
Art. 32
(aggiunto comma 1 bis da art. 32,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Contributi per i servizi minimi
1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi
minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del
trasporto pubblico regionale e locale.
1 bis. La Regione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui
all'articolo 8, concorre fino al 65 per cento della copertura dei
costi annuali dei servizi minimi previsti per ciascun bacino
provinciale dai relativi accordi di programma, di cui all'articolo
12.
2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di
servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi
di competenza regionale.
3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art.
12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotranviari alle
Province, ai Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti o alle Agenzie locali secondo le
competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle Province si
riferiscono anche ai servizi dei Comuni con popolazione fino a 50.000
abitanti.
4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la
mobilita', le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i
costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla
programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di
delega.
5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennalmente,
in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli artt. 8, 9
e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di
servizio di cui all'art. 16, tenuto conto dei vincoli e delle regole
di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di
bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico
regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e
documentazione richiesti in conformita' ai modelli anche
informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla
Giunta regionale.
6. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi
per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti
l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di
costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della
gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle
rispettive competenze, gli Enti e le agenzie locali.
7. La Giunta stabilisce le modalita' di controllo, i casi e le
modalita' di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.
8. La Giunta regionale procede annualmente alla concessione dei
contributi.
9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la
Giunta regionale e' autorizzata a concedere acconti mensili che non
superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel
bilancio regionale.