TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO V
INTERVENTI FINANZIARI
Art. 31
(gia' modificato comma 2 da art. 1,
L.R. 1 febbraio 2002, n. 1; poi modificato comma 2
da art. 31, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge
attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo
Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;
b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei
servizi di trasporto pubblico (Nota 3);
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorita' per i mezzi a basso
livello di emissione;
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione;
e bis) contributi per interventi ferroviari di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
e ter) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi,
quali leasing e full leasing service.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario,
inerenti alle funzioni di cui al Titolo II, a seguito dell'emanazione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al
trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto
dagli artt. 12 e 20 del DLgs 422/97.