TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO IV
INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITA'
URBANA E L'INTERMODALITA'
Art. 30
(modificato comma 1 da art. 30,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Azioni
1. Le finalita' della presente legge e gli obiettivi dell'art. 29
sono perseguiti attraverso lo sviluppo prioritario delle seguenti
azioni nel campo delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei
mezzi di trasporto:
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e
integrati, l'integrazione in rete dei percorsi esistenti, la
realizzazione di zone a traffico limitato e velocita' controllata;
b) l'incremento della capacita' delle reti di trasporto pubblico
regionale e locale e della quantita' dei servizi resi, con
particolare riferimento ai trasporti in sede propria;
c) la disciplina della domanda di mobilita' e, in particolare, il
controllo e la regolamentazione degli accessi;
c bis) l'attuazione di progetti integrati sviluppati anche
attraverso le competenze dei responsabili della mobilita' aziendali e
d'area opportunamente coordinate dalle strutture locali di governo
della mobilita';
c ter) l'attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto
privata con piu' utenti a bordo);
d) una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa
dell'offerta mediante interventi tesi a ottimizzare l'uso delle
infrastrutture esistenti e l'intermodalita';
e) la realizzazione e gestione di aree informatiche integrate per la
pianificazione e la produzione dei servizi, l'informazione e
l'assistenza dell'utenza;
f) il controllo degli effetti esterni del trasporto, quali
inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, impatto sul
patrimonio edilizio e paesaggistico;
g) l'eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche e lo
sviluppo di iniziative di trasporto per i portatori di handicap;
h) la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi funzionali al
riassetto e al miglioramento dell'accessibilita' alle aree urbane;
i) la predisposizione di sistemi telematici per la erogazione di
servizi capaci di ridurre la quantita' di spostamenti;
l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione
inquinante di proprieta' dei soggetti pubblici e privati previsti
dall'articolo 34, comma 6, con particolare riferimento a: acquisto di
mezzi a trazione elettrica e/o ibrida compresi i motocicli e i
quadricicli; acquisto di mezzi alimentati a gas metano o GPL o altri
combustibili che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto; riconversione dell'alimentazione di
mezzi gia' in circolazione a gas metano o GPL o altri combustibili
che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal
Protocollo di Kyoto;
1 bis) l'incentivazione dell'utilizzo, nelle aree urbane, di mezzi a
bassa o nulla emissione inquinante nelle attivita' produttive,
commerciali e di distribuzione delle merci;
1 ter) l'incentivazione della realizzazione di piattaforme per il
consolidamento delle merci destinate alla distribuzione commerciale
nelle aree urbane, finalizzate alla riduzione e alla
razionalizzazione del traffico, all'aumento del carico medio dei
veicoli e al trasporto delle merci con mezzi a bassa o nulla
emissione inquinante;
m) l'innovazione tecnologica nel governo della mobilita';
n) il controllo dei limiti di velocita' e del rispetto delle norme
della circolazione, nonche' il miglioramento dei sistemi di
prevenzione, segnalazione e soccorso ai fini della sicurezza
stradale.
2. Il coordinamento delle azioni avviene, in via prioritaria,
attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 12 e, inoltre,
attraverso specifici programmi regionali di intervento.