TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO
E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA
(Nota 1)
CAPO II
Competenze
(Nota 2)
Art. 28
(sostituiti commi 1, 4, 7 e 9 e modificati
commi 2, 3, 5 e 6 da art. 28, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Competenze delle Province e dei Comuni
1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive
competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al
presente Titolo non espressamente riservate alla Regione dalla
presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge
in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle
Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte
le funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo
classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e
transfrontalieri, ivi comprese:
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della
costruzione delle opere pubbliche necessarie;
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo
svolgimento dei servizi;
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai
servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e
di taxi.
3. La titolarita' delle funzioni relative ai trasporti di cui al
presente Titolo classificati di interbacino e' attribuita alla
Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o
comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e
viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.
4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni in materia di
trasporti di cui al presente Titolo che si svolgono interamente nel
loro territorio.
5. Spettano ai Comuni e alle Province, in relazione al territorio
interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli
impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in
servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n.
753, e DM 15 marzo 1982, n. 706.
6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le
funzioni spettano alla Provincia nella quale e' sita la stazione di
partenza, d'intesa con l'altra Provincia interessata.
7. Le funzioni relative alla sicurezza, qualora non di competenza
dello Stato, spettano all'ente competente per l'istituzione e
l'affidamento in gestione dei servizi.
8. Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle
proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori
nel rispetto dell'art. 16.
9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento
coordinato di servizi di trasporti di cui al presente Titolo e di
servizi complementari per la mobilita', provvedendo anche, ove
necessario, alla stipula del relativo contratto di servizio.