REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                  TITOLO III                                                    
           TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO                                         
           E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA                                 
(Nota 1)                                                                        
             CAPO II                                                            
            Competenze                                                          
(Nota 2)                                                                        
          Art. 28                                                               
(sostituiti commi 1, 4, 7 e 9 e modificati                                      
commi 2, 3, 5 e 6 da art. 28, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                        
Competenze delle Province e dei Comuni                                          
1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive                    
competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al                 
presente Titolo non espressamente riservate alla Regione dalla                  
presente legge.                                                                 
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge             
in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle           
Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte             
le funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo                     
classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e                     
transfrontalieri, ivi comprese:                                                 
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della             
costruzione delle opere pubbliche necessarie;                                   
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo                  
svolgimento dei servizi;                                                        
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;                        
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;                            
e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio               
1977, n. 616, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai            
servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e           
di taxi.                                                                        
3. La titolarita' delle funzioni relative ai trasporti di cui al                
presente Titolo classificati di interbacino e' attribuita alla                  
Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o             
comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e              
viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.                   
4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni in materia di                
trasporti di cui al presente Titolo che si svolgono interamente nel             
loro territorio.                                                                
5. Spettano ai Comuni e alle Province, in relazione al territorio               
interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli                 
impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in                
servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980, n.             
753, e DM 15 marzo 1982, n. 706.                                                
6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le               
funzioni spettano alla Provincia nella quale e' sita la stazione di             
partenza, d'intesa con l'altra Provincia interessata.                           
7. Le funzioni relative alla sicurezza, qualora non di competenza               
dello Stato, spettano all'ente competente per l'istituzione e                   
l'affidamento in gestione dei servizi.                                          
8. Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle                 
proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori             
nel rispetto dell'art. 16.                                                      
9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento                     
coordinato di servizi di trasporti di cui al presente Titolo e di               
servizi complementari per la mobilita', provvedendo anche, ove                  
necessario, alla stipula del relativo contratto di servizio.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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