TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO
E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA
(Nota 1)
CAPO II
Competenze
(Nota 2)
Art. 27
(modificato comma 1 da art. 27,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Competenze regionali
1. Nella materia del trasporto di cui al presente Titolo la Regione
esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e
di finanziamento.
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non
espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta
regionale.
3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio
dei servizi dal punto di vista della quantita', qualita', efficacia,
efficienza ed economicita' della gestione.