REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

                  TITOLO III                                                    
           TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO                                         
           E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA                                 
(Nota 1)                                                                        
             CAPO II                                                            
            Competenze                                                          
(Nota 2)                                                                        
          Art. 27                                                               
(modificato comma 1 da art. 27,                                                 
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Competenze regionali                                                            
1. Nella materia del trasporto di cui al presente Titolo la Regione             
esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e           
di finanziamento.                                                               
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non                
espressamente attribuite ad altri organi, provvede la Giunta                    
regionale.                                                                      
3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio            
dei servizi dal punto di vista della quantita', qualita', efficacia,            
efficienza ed economicita' della gestione.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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