TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO III
TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO
E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA
(Nota 1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 26
(modificato comma 1 da art. 25,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Istituzione dei servizi
1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai
sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto,
nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonche' delle
implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:
a) la durata;
b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;
c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle
caratteristiche dei veicoli da impiegare;
d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.